LA REGISTRAZIONE PUO’ ESSERE PROVA IN UN PROCESSO?
La registrazione della conversazione è non una prova ma un mezzo di documentazione (di documentare la conversazione).
Chi prende parte ad una conversazione perciò deve sapere che sta accettando il rischio che la conversazione venga documentata mediante registrazione.
Come detto, perché la registrazione possa entrare in un processo, è necessario che sia stata legittimamente acquisita, per cui deve essere registrata da un soggetto presente che prende parte alla conversazione.
Per esempio Daniele ed i suoi amici stanno parlando in soggiorno. Daniele sta registrando la conversazione con un registratore posto nel taschino della sua giacca, ma per 5 minuti si allontana per andare in bagno lasciando la giacca nel soggiorno.
I 5 minuti di conversazione avvenuta in assenza di Daniele non potranno essere utilizzati in un processo in quanto, per quei 5 minuti, la registrazione non si può dire legittimamente acquisita poiché la persona che ha registrato non stava prendendo parte alla conversazione.
SI POSSONO REGISTRARE LE CONVERSAZIONI TELEFONICHE?
Vale la regola sopra citata. Si possono registrare solo le conversazioni telefoniche alle quali si prende parte. Non si possono pertanto registrare le conversazioni telefoniche che avvengono tra terze persone.
Ad esempio Tizia, moglie di Caio, ha una relazione con Sempronio. Caio alzando il ricevitore sente la moglie Tizia che si scambia effusioni amorose con Sempronio e registra la conversazione. La registrazione non potrà però essere utilizzata in un processo in quanto non lecitamente acquisita perchè Caio non stava partecipando alla conversazione).
COME ENTRA LA REGISTRAZIONE NEL PROCESSO?
Non basta depositare presso la opportuna sede legale il supporto contenente la registrazione, cioè un cd audio, una cassetta, ecc… Il difensore dovrà chiedere che il contenuto venga trascritto da un consulente tecnico nominato dal Giudice.
REGISTRAZIONE DI CONVERSAZIONI E PRIVACY
La registrazione di conversazioni tra presenti è lecita sempre che il contenuto sia diffuso solo per difendere un diritto proprio o altrui.
E’ naturale che non sia consentito registrare conversazione per poi riderne con gli amici o per altri scopi futili.
Ad esempio, Gaia registra la conversazione avuta con Gioia dove questa si dichiara perdutamente innamorata di Marco. Gaia fa ascoltare la conversazione a Marco. In questo caso ci potrebbe essere una violazione della privacy di Gaia la quale potrebbe chiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.
La responsabilità per illecito trattamento dei dati personali è disciplinata dall’art. 15 del d.lgs 30 giugno 2003 n 196 (Codice della Privacy). In base al I comma di tale norma chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 del codice civile. Il secondo comma, inoltre, prevede che il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell’art. 11.
Fonte Avvocatiediritto